TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 79.
(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali).

Art. 79.
(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali).

      1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento delle circoscrizioni provinciali. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i rispettivi bilanci.

      Identico.


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      2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le disposizioni in materia di patto di stabilità.
      3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
      4. I comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
      5. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 76 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte delle comunità montane previste dall'articolo 27».


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      6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge, facciano parte sia di un'unione di comuni sia di una comunità montana devono recedere dall'uno o dall'altro ente entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.